Art. 7.
(Sperimentazioni cliniche promosse dal Ministro della salute).

      1. Per esigenze di particolare rilevanza scientifica, medica e sociale, il Ministro della salute può promuovere sperimentazioni cliniche o altri studi su medicinali.
      2. Con apposito provvedimento, previa intesa con l'impresa farmaceutica interessata, il Ministro della salute disciplina le modalità che devono essere osservate ai fini della sperimentazione.
      3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la tariffa prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è

 

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elevata a 3.000 euro. Restano confermate le altre tariffe stabilite dal Ministro della salute in attuazione dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
      4. All'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per le attività di sperimentazione clinica sui medicinali promosse dal Ministero della salute».