1. Per esigenze di particolare rilevanza scientifica, medica e sociale, il Ministro della salute può promuovere sperimentazioni cliniche o altri studi su medicinali.
2. Con apposito provvedimento, previa intesa con l'impresa farmaceutica interessata, il Ministro della salute disciplina le modalità che devono essere osservate ai fini della sperimentazione.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la tariffa prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è